Art. 4
In vigore dal 25 lug 1985
1. Un anticipo sull'aiuto alla produzione viene versato, a domanda del trasformatore, quando una copia del contratto di trasformazione è pervenuta alle autorità competenti ed è stata costituita una cauzione pari all'importo dell'anticipo richiesto maggiorato del 10 %.
2. La domanda di anticipo di cui al paragrafo 1 reca almeno le seguenti indicazioni:
a) nome e indirizzo del richiedente;
b) quantitativo di ananassi oggetto dei contratti di trasformazione conclusi;
c) quantitativo di conserve di ananassi ottenute o che verrà ottenuto dal quantitativo di ananassi oggetto dei contratti di trasformazione di cui alla lettera b).
3. L'anticipo non può eccedere l'80 % dell'aiuto che può essere concesso per il quantitativo di cui al paragrafo 2, lettera c).
4. La cauzione è costituita, a scelta del richiedente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai requisiti prescritti dallo Stato membro in cui è richiesto l'anticipo.
Storico versioni
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