Art. 5

In vigore dal 25 lug 1985
1. La cauzione di cui all' è svincolata non appena le autorità competenti dello Stato membro inteessato hanno riconosciuto il diritto all'aiuto per un quantitativo di conserve di ananassi almeno pari a quello indicato nella domanda di cui all', paragrafo 2. 2. Se le condizioni cui è subordinata la concessione dell'aiuto non sono state soddisfatte, l'anticipo sul quantitativo interessato, maggiorato del 10 %, viene rimborsato. In caso di mancato rimborso, viene incamerata una parte della cauzione pari al rimborso dovuto.
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