Art. 6

1. Il presente regolamento non osta:

In vigore dal 8 lug 1985
a) all'applicazione del regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (1); b) all'impiego di formulari particolari di dichiarazione d'importazione o d'esportazione, applicabili in conformità di accordi internazionali; c) all'impiego di formulari particolari di dichiarazione d'importazione o d'esportazione previsti nel quadro di procedure semplificate, tra cui quelli che riprendono i dati della dichiarazione in forma globale, periodica o ricapitolativa; d) all'adattamento, se necessario e secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 678/85, del modello di formulario alle esigenze tecniche insite nel trattamento informatizzato delle dichiarazioni; e) all'impiego di formulari speciali che facilitino la dichiarazione in casi particolari. 2. Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare il presente regolamento nel contesto di accordi o di intese, già conclusi o da concludere tra due o più Stati, volti a una maggiore semplificazione delle formalità in tutti o in una parte degli scambi tra detti Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:1900:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo