Art. 5
In vigore dal 8 lug 1985
Ciascuno Stato membro stabilisce il numero di esemplari che i formulari EX, EX/c, IM e IM/c devono comportare, il colore e il peso della carta da utilizzare, nonché la designazione e il numero di ogni esemplare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:1900:oj#art-5