Art. 1
In vigore dal 8 lug 1985
Fatte salve le disposizioni in materia di transito doganale, il presente regolamento si applica alle merci che nell'ambito di scambi con i paesi terzi o nell'ambito di scambi intracomunitari di merci non rispondenti alle condizioni di cui all', paragrafo 2, del trattato, formano oggetto di una dichiarazione scritta di importazione o di esportazione, in seguito denominata « dichiarazione ».
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