Art. 2

1. Le dichiarazioni riguardanti

In vigore dal 8 lug 1985
- l'esportazione definitiva o temporanea o la riesportazione di una merce fuori del territorio doganale della Comunità, - la spedizione da uno Stato membro a un altro di una merce non rispondente alle condizioni di cui all', paragrafo 2, del trattato, sono compilate su un formulario EX corrispondente al modello di formulario COM stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 679/85 del Consiglio, del 18 febbraio 1985, relativo all'adozione del modello di formulario di dichiarazione da utilizzare negli scambi di merci all'interno della Comunità (6). 2. Il formulario EX di cui al paragrafo 1 può essere eventualmente completato da uno o più formulari complementari EX/c corrispondenti al modello del formulario complementare COM/c stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 679/85.
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