Art. 4

In vigore dal 2 lug 1985
Per quanto concerne i prodotti per i quali è fissato un prezzo limite per l'aiuto, l'importo correttivo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2036/82 è uguale a zero per la fissazione degli importi dell'aiuto che si applicano dal 1o luglio 1985 al 31 dicembre 1985.
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