Art. 3
In vigore dal 2 lug 1985
La durata di validità del certificato di aiuto attestante la fissazione anticipata del suo importo di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2036/82, è limitatata al 31 dicembre 1985, se la domanda è depositata nel periodo che va dal 1o luglio al 30 settembre 1985.
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