Art. 2
In vigore dal 2 lug 1985
Sino al 31 dicembre 1985, la domanda di identificazione dei piselli, delle fave, delle favette o dei lupini dolci di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2036/82 si considera depositata il giorno dell'entrata nell'impresa dell'utilizzatore dei prodotti in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:1836:oj#art-2