Art. 2

In vigore dal 2 lug 1985
Sino al 31 dicembre 1985, la domanda di identificazione dei piselli, delle fave, delle favette o dei lupini dolci di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2036/82 si considera depositata il giorno dell'entrata nell'impresa dell'utilizzatore dei prodotti in questione.
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