Art. 1
In vigore dal 2 lug 1985
Quando la dichiarazione di consegna di cui all', punto 2), del regolamento (CEE) n. 2036/82 concerne prodotti consegnati a decorrere dal 1o settembre 1985:
- se il contratto relativo a tali prodotti è stato concluso a decorrere dal 1o luglio 1985, il rilascio del certificato di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2036/82 è subordinato all'osservanza delle disposizioni dell', punto 2), secondo trattino, dello stesso regolamento;
- se il contratto relativo a tali prodotti è stato concluso anteriormente al 1o luglio 1985, il certificato di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2036/82 non contiene alcuna indicazione particolare qualora le condizioni di prezzo che figurano in tale contratto o in una clausola aggiuntiva di tale contratto tengano conto delle maggiorazioni mensili in vigore secondo il mese di consegna. Ove il riferimento a tali maggiorazioni mensili non figuri nel contratto o in una sua clausola aggiuntiva, il suddetto certificato reca, nella casella 6, la seguente dicitura:
« il contratto non prevede alcun adeguamento dei prezzi per il quantitativo seguente 00 ».
In tal caso, l'aiuto da versare all'utilizzatore per il quantitativo indicato nella casella n. 6 del certificato non tien conto degli aumenti risultanti dall'applicazione delle maggiorazioni mensili del prezzo d'obiettivo e del prezzo limite per l'aiuto di cui all'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82.
Storico versioni
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