Art. 7
In vigore dal 4 giu 1985
La Commissione contabilizza gli importi delle quote aperte dagli Stati membri in conformità degli articoli 2, 3 e 4, e, non appena le pervengono le notifiche, provvede ad informare ciascuno di essi del grado di utilizzazione della riserva.
Entro il 5 luglio 1986 la Commissione informa gli Stati membri circa l'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'.
Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.
Storico versioni
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