Art. 3
In vigore dal 4 giu 1985
Se un importatore annuncia reimportazioni imminenti dei prodotti in questione in un altro Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, a un prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile della riserva.
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