Art. 1
In vigore dal 4 giu 1985
1. Nel periodo 1o settembre 1985 - 31 agosto 1986 viene aperto un contingente tariffario comunitario di 1 870 000 ECU di valore aggiunto per merci ottenute dai trattamenti di perfezionamento stabiliti nell'accordo con la Svizzera sul traffico di perfezionamento nel settore tessile, qui di seguito elencati:
a) trattamenti di perfezionamento dei tessuti dei capitoli da 50 a 57 della tariffa doganale comune;
b) torcitura o filatura, ritorcitura, ritorcitura a cordoncino (câblage), testurizzazione (anche combinate con altri trattamenti di perfezionamento) dei filati dei capitoli da 50 a 57 della tariffa doganale comune;
c) trattamenti di perfezionamento dei prodotti delle seguenti voci della tariffa doganale comune:
58.04 Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n. 55.08 e 58.05
58.05 Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06
58.07 Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili
58.08 Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci
58.09 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi
60.01 Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza
2. Per l'applicazione del presente regolamento si deve intendere quanto segue:
a) per « trattamenti di perfezionamento »:
- a norma del paragrafo 1, lettere a) e c): il candeggio, la tintura, la stampatura, la stampatura a flock, l'impregnazione, l'apprettatura e altre lavorazioni che modificano l'aspetto o la qualità della merce, senza tuttavia alterarne la natura;
- a norma del paragrafo 1, lettera b): la torcitura o filatura, la ritorcitura, la torcitura a cordoncino (câblage) e la testurizzazione, anche combinate con la bobinatura, la tintura ed altre lavorazioni che modificano l'aspetto, la qualità o il condizionamento della merce, senza tuttavia alterarne la natura;
b) per « valore aggiunto »: la differenza tra il valore in dogana alla reimportazione, definito dalla regolamentazione comunitaria in materia, ed il valore in dogana che verrebbe stabilito all'atto della reimportazione se i prodotti fossero importati nelle condizioni in cui furono esportati.
3. Nei limiti del suddetto contingente tariffario i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi.
Entro questo stesso limite, la Grecia applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni dell'atto di adesione e eventualmente di uno dei protocolli conclusi a seguito di tale adesione.
4. Le reimportazioni dei prodotti ottenuti da tali trattamenti di perfezionamento, che si effettuano a beneficio di un altro regime tariffario preferenziale, non sono imputabili sul contingente tariffario. Articolo 2
1. Il contingente tariffario di cui all', paragrafo 1, è suddiviso in due parti.
La prima parte, che corrisponde ad un importo di 1 640 000 ECU, viene suddivisa come segue fra gli Stati membri indicati nell'accordo precitato; le quote parti, fatto salvo l', sono valide dal 1o settembre 1985 al 31 agosto 1986:
(in ECU)
Benelux: 20 000
Germania: 1 080 000
Francia: 520 000
Italia: 20 000
2. La seconda parte pari a 230 000 ECU costituisce una riserva comunitaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:1530:oj#art-1