Art. 8
In vigore dal 4 giu 1985
1. Gli Stati membri prendono le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell' renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente tariffario comunitario.
2. Gli Stati membri garantiscono a tutti gli interessati a detto traffico di perfezionamento il libero accesso alle quote loro assegnate. 3. Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base ai valori aggiunti ammessi al momento delle reimportazioni dei prodotti considerati, presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione d'immissione in libera pratica.
Storico versioni
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