Art. 4

In vigore dal 23 mag 1985
Gli Stati membri e la Commissione si comunicano i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Tali dati sono stabiliti in base alla procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE. Le modalità di comunicazione dei dati sono stabilite secondo la stessa procedura.
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