Art. 3
In vigore dal 23 mag 1985
Il prezzo del mercato mondiale dei semi di soia, calcolato per un punto di passaggio della frontiera della Comunità, è determinato in base alle possibilità di acquisto più favorevoli.
Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta i criteri di determinazione del prezzo del mercato mondiale.Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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