Art. 1
In vigore dal 23 mag 1985
1. Ogni anno, anteriormente al 1g agosto, per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo, è fissato per la Comunità un prezzo d'obiettivo dei semi di soia della sottovoce 12.01 B della tariffa doganale comune, secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.
Il prezzo d'obiettivo è fissato ad un livello equo per i produttori, tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento della Comunità.2. Il prezzo d'obiettivo si applica durante tutta la campagna di commercializzazione.Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la campagna di commercializzazione inizia il 1g settembre e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo.3. Il prezzo d'obiettivo si riferisce ad un qualità tipo. Tale qualità è determinata dal Consiglio secondo la procedura di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:1491:oj#art-1