Art. 2

In vigore dal 23 mag 1985
1. Se il prezzo d'obiettivo valido per la campagna è superiore al prezzo del mercato mondiale dei semi di soia determinato conformemente all', è concessa un'integrazione pari alla differenza fra questi due prezzi per i semi di soia raccolti e trasformati nella Comunità.2. L'integrazione è concessa ad ogni persona fisica e giuridica che ha stipulato con i produttori singoli o associati di semi di soia un contratto che preveda il pagamento al produttore di un prezzo almeno pari al prezzo minimo di cui al paragrafo 3.Se questa persona è il trasformatore dei semi, l'integrazione è concessa qualora sia stata fornita la prova della trasformazione.Negli altri casi l'integrazione è concessa alle persone fisiche e giuridiche:che soddisfano a talune condizioni da determinare eche hanno fornito la prova della vendita o della consegna dei semi di soia ad un trasformatore.3. Il prezzo minimo si riferisce alla qualità tipo di cui all', paragrafo 3, ed è fissato ad un livello che permetta ai produttori di semi di realizzare le loro vendite al prezzo più vicino possibile al prezzo d'obiettivo, tenuto conto in particolare delle variazioni del mercato e delle spese di trasporto dalle zone di produzione alle zone di utilizza- zione.4. In deroga al paragrafo 2, e per quanto riguarda i dipartimenti francesi d'oltremare, l'integrazione prevista al paragrafo 1 è concessa ai produttori di semi di soia per una produzione stabilita applicando una resa rappresentativa alle superfici sulle quali la soia è stata seminata e raccolta.5. L'integrazione è versata dallo Stato membro nel cui territorio ha luogo la raccolta dei semi. 6. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa ogni anno il prezzo minimo di cui al paragrafo 3, contemporaneamente al prezzo d'obiettivo di cui all'.Secondo la stessa procedura sono adottate:ale norme generali per la concessione dell'integrazione;ble modalità di controllo del diritto all'integrazione;cle condizioni di cui al paragrafo 2, primo trattino.7. L'importo dell'integrazione è fissato periodicamente dalla Commissione.8. La modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le disposizioni quadro cui devono conformarsi i contratti di cui al paragrafo 2, sono determinate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE (1).
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