Art. 2
In vigore dal 24 ott 1983
1. Il contingente tariffario fissato all' è diviso in due parti.
2. La prima parte del contingente è ripartita fra gli Stati membri; le quote che, fatto salvo l', sono valide fino al 31 ottobre 1984, corrispondono ai seguenti quantitativi:
(in ettolitri)
Benelux: 4 500
Danimarca: 2 500
Germania: 5 000
Grecia: 800
Francia: 5 000
Irlanda: 1 000
Italia: 2 000
Regno Unito: 4 200
3. La seconda parte del contingente, pari rispettivamente a 25 000 ettolitri, costituisce la riserva.
Storico versioni
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