Art. 6

In vigore dal 24 ott 1983
La Commissione provvede a contabilizzare la consistenza delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli e li informa senza indugio, in base alle notifiche pervenute, in merito al grado di esaurimento della riserva. La Commissione informa gli Stati membri, entro il 5 settembre 1984, in merito alla stato della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'. Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1983:2991:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo