Art. 7

In vigore dal 24 ott 1983
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni adeguate affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell' renda possibili le importazioni, senza discontinuità, alla loro parte maggiorata del contingente comunitario. 2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate. 3. Gli Stati membri imputano alle proprie quote le importazioni dei prodotti in questione via via che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati dalla dichiarazione di immissione in libera pratica. 4. La situazione di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevata in base alle importazioni imputate alle condizioni di cui al paragrafo 3.
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