Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 ott 1983
1. Il contingente tariffario fissato all' è diviso in due parti. 2. La prima parte del contingente è ripartita fra gli Stati membri; le quote che, fatto salvo l', sono valide fino al 31 ottobre 1984, corrispondono ai seguenti quantitativi: (in ettolitri) Benelux: 4 500 Danimarca: 2 500 Germania: 5 000 Grecia: 800 Francia: 5 000 Irlanda: 1 000 Italia: 2 000 Regno Unito: 4 200 3. La seconda parte del contingente, pari rispettivamente a 25 000 ettolitri, costituisce la riserva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1983:2991:oj#art-2