Art. 36
In vigore dal 21 set 1983
1 . L 'importo dell 'integrazione di cui all ' del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 è anticipato all ' interessato che ne faccia domanda , non appena quest ' ultimo abbia presentato la domanda della parte I.D . del certificato ; la domanda di anticipo è corredata da una cauzione pari all ' importo dell ' anticipo .
2 . La cauzione è costituita sotto forma di garanzia fornita da un istituito che risponda ai requisti fissati dall Stato membro in cui e inoltrata la domanda d ' integrazione .
3 . La cauzione è svincolata non appena la competente autorità dello Stato membro abbia riconosciuto il diritto all ' integrazione per i quantitativi indicati nella domanda . Qualora il diritto non sia riconosciuto per la totalità o una parte dei quantitativi indicati nella domanda , la cauzione viene incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali non siano soddisfatti i requisiti che danno diritto all ' aiuto .
4 . Il peso preso in considerazione per il calcolo dell ' anticipo dell 'integrazione da concedere in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 è il peso netto del prodotto tale quale , constatato all ' entrata nell ' impresa in cui i semi sono trasformati .
articolo 37
1 . Fatto salvo il disposto dell ' , l 'importo correttivo di cui all ' del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 è determinato per ciascun mese conformemente alle disposizioni che seguono .
2 . L ' importo correttivo è pari alla differenza tra :
a ) il prezzo dei semi di colza , di ravizzone o di girasole determinato conformemente agli del regolamento n . 115/67/CEE del Consiglio ( 9 )
e
b ) il prezzo a termine di detti semi determinato applicando i criteri di cui agli del regolamento n . 115/67/CEE e valido per un carico da effettuarsi durante il mese dell ' identificazione dei semi nell ' impresa .
Se , per uno dei mesi successivi a quello della presentazione della domanda di fissazione anticipata , non è possibile prendere in considerazione per la determinazione del prezzo a termine di cui alla lettera b ) alcuna offerta e alcun corso per una specie di seme , il prezzo calcolato per il mese precedente è adottato per determinazione della differenza di cui sopra .
3 . Qualora nessuna offerta e nessuna quotazione di una specie di seme possa essere presa in considerazione per la determinazione :
a ) del prezzo di cui al paragrafo 2 , lettera a ) , il prezzo da prendere in considerazione è quello determinato conformemente agli del regolamento n; 115/67/CEE ,
b ) durante almeno due mesi consecutivi del prezzo a termine di cui al paragrafo 2 , lettera b ) , il prezzo prendere in considerazione per ciascuno di tali mesi è quello determinato applicando i criteri di cui agli del regolamento n . 115/67/CEE e valido per un carico da effettuarsi durante tali mesi .
4 . Se , in applicazione del paragrafo 3 , lettera b ) , il prezzo a termine dei semi è determinato secondo i criteri di cui all ' del regolamento n . 115/67/CEE , in mancanza di prezzi mondiali dei prodotti concorrenti per uno o più mesi successivi a quello della presentazione della domanda di fissazione anticipa , vengono presi in considerazione i prezzi mondiali dei prodotti concorrenti validi il mese precedente .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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