Art. 5
In vigore dal 4 nov 1982
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o novembre 1982.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 1982.
Per il Consiglio
Il Presidente
B. HAARDER
(1) GU n. C 263 del 7. 10. 1982, pag. 9.
(2) Parere reso il 29 ottobre 1982 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(4) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.
(5) GU n. L 186 del 19. 7. 1980, pag. 1.
(6) GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.
(1) GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 8.
(2) GU n. L 274 del 31. 10. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 259 del 2. 10. 1980, pag. 1.
(4) GU n. L 299 del 20. 10. 1981, pag. 15.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1982:2958:oj#art-5