Art. 3
In vigore dal 4 nov 1982
1. Le organizzazioni di produttori di cui all' possono trattenere una percentuale da determinarsi dell'importo dell'aiuto alla produzione loro versato. Detta percentuale è destinata a coprire le spese occasionate dall'attività delle organizzazioni di produttori derivanti dall', paragrafo 1.
2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.
Storico versioni
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