Art. 2

In vigore dal 4 nov 1982
1. In deroga dell', paragrafo 2, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 136/66/CEE, durante la campagna 1982/1983 l'aiuto alla produzione è concesso, in base alla quantità di olio d'oliva prodotto, anche agli olivicoltori membri di una organizzazione di produttori che sia costituita anteriormente al 15 novembre 1982 o che, per quanto concerne la Repubblica ellenica, abbia adempiuto prima di tale data le formalità necessarie per il suo riconoscimento e che risponda alla condizioni sotto elencate: - essere costituita conformemente all', paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1360/78 (6); - essere in grado di verificare la produzione di olive e di olio dei propri soci; - essere abilitata a presentare una domanda di aiuto alla produzione per tutti gli olivicoltori aderenti; - essere abilitata a ricevere l'aiuto e ad assegnare a ciascun socio la rispettiva quota; - avere un numero minimo di soci o ottenere un volume minimo di produzione di olio d'oliva; - escludere, per l'insieme della sua attività, qualsiasi discriminazione tra i produttori che possono divenirne soci, fondata in particolare sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento. 2. Entro il 30 novembre 1982 le organizzazioni di produttori di cui al paragrafo 1 presentano all'autorità competente dello Stato membro interessato una domanda ai fini della verifica dell'osservanza delle condizioni elencate al paragrafo 1. Lo Stato membro interessato: - delibera sulla domanda nel termine di quarantacinque giorni dalla data limite per la presentazione di questa; - comunica in seguito la propria decisione alla Commissione ed alle organizzazioni di produttori interessate, nel termine di quindici giorni. 3. Le organizzazioni di produttori costituite durante le campagne 1978/1979, 1979/1980, 1980/1981 e 1981/1982 a norma dei regolamenti (CEE) n. 2752/78 (1), (CEE) n. 2377/79 (2), (CEE) n. 2528/80 (3) e (CEE) n. 2989/81 (4) continuano a beneficiare del regime di aiuto di cui al paragrafo 1. Entro il 30 novembre 1982 le organizzazioni di produttori di cui al primo comma dichiarano allo Stato membro interessato le eventuali modifiche intervenute nella loro struttura dopo il loro riconoscimento. Lo Stato membro interessato: - verifica, sulla base di questi dati, se le condizioni elencate al paragrafo 1 continuano ad essere soddisfatte; - comunica alla Commissione ed alle organizzazioni di produttori interessate, non oltre il 20 dicembre 1982, il risultato di tali verifiche. 4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.
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