Art. 1
1. L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1413/82 è completato dal comma seguente:
In vigore dal 4 nov 1982
« Tuttavia, l', punti 2, 3, 4 e 5, si applica a decorrere dal 1o novembre 1983 ».
2. L', punti 1, 2, 4 e 5, del regolamento (CEE) n. 1917/80 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1982:2958:oj#art-1