Art. 1

1. L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1413/82 è completato dal comma seguente:

In vigore dal 4 nov 1982
« Tuttavia, l', punti 2, 3, 4 e 5, si applica a decorrere dal 1o novembre 1983 ». 2. L', punti 1, 2, 4 e 5, del regolamento (CEE) n. 1917/80 è soppresso.
Storico versioni

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