Art. 1

In vigore dal 22 giu 1979
Il premio dall ' articolo 3 bis del regolamento ( CEE ) n . 2742/75 sarà corrisposto ai fabbricanti di fecola della Comunità purchù essi forniscano la seguente prova : a ) che la fecola di patate per la quale è richiesto il premio sia stata prodotta nella Comunità durante la campagna in oggetto che comincia il 1° agosto e che termina il 31 luglio dell ' anno seguente ; b ) che un importo non inferiore a quello di cui all ' , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2742/75 sia stato pagato al produttore di patate , al momento della consegna all ' industria , per la quantità di patate necessaria per fabbricare ogni tonnellate di fecola per la quale è chiesto il premio .
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