Art. 3
In vigore dal 22 giu 1979
1 . Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara .
2 . I tassi utilizzati per la conversione in unità di conto per le offerte depositate in moneta nazionale sono :
- il tasso centrale nel caso in cui le monete in causa sono mantenute fra loro all ' interno di uno scarto istantaneo massimo del 2,25 % ,
- negli altri casi , la media dei corsi di cambio in contanti constatati durante un periodo che si estende dal mercoledì di una settimana al martedì della settimana seguente e che precede immediatamente la data limite per la presentazione delle offerte .
Storico versioni
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