Art. 3

In vigore dal 22 giu 1979
1 . Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara . 2 . I tassi utilizzati per la conversione in unità di conto per le offerte depositate in moneta nazionale sono : - il tasso centrale nel caso in cui le monete in causa sono mantenute fra loro all ' interno di uno scarto istantaneo massimo del 2,25 % , - negli altri casi , la media dei corsi di cambio in contanti constatati durante un periodo che si estende dal mercoledì di una settimana al martedì della settimana seguente e che precede immediatamente la data limite per la presentazione delle offerte .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1979:1232:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo