Art. 5

In vigore dal 22 giu 1979
1 . L ' aggiudicatario deve costituire una cauzione di 12 ECU per tonnellate , a garanzia dell ' effettuazione delle operazioni di cui all ' . Detta cauzione è incaramerata se le operazioni non vengono effettuate nei termini previsti salvo per quei quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni è dovuta a motivi di forza maggiore . 2 . La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1979:1232:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo