Art. 5
In vigore dal 12 giu 1979
Gli Stati membri versano nella riserva , entro il 1° aprile 1980 , la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che alla data del 15 marzo 1980 eccede il 20 % dell ' importo iniziale . Può essere riversata una quantità superiore si e vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1° aprile 1980 , il totale delle importazioni dei prodotti in questione , effettuate fino al 15 marzo 1980 incluso e imputate al contingente comunitario , nonchù , se del caso , la parte della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva .
Storico versioni
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