Art. 2

In vigore dal 12 giu 1979
1 . Una prima parte , pari ad un importo di 70 tonnellate , viene ripartita tra gli Stati membri ; le aliquote che , fatto salvo l ' , sono valide nel periodo 1° luglio 1979-30 giugno 1980 , ammontano , per ciascuno Stato membro , ai volumi indicati in appresso : ( in tonnellate ) Benelux * 10 * Danimarca * 10 * Germania * 10 * Francia * 10 * Italia * 10 * Regno Unito * 10 * 2 . La seconda parte , pari ad un volume di 20 tonnellate , costituisce la riserva comunitaria .
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