Art. 2
In vigore dal 12 giu 1979
1 . Una prima parte , pari ad un importo di 70 tonnellate , viene ripartita tra gli Stati membri ; le aliquote che , fatto salvo l ' , sono valide nel periodo 1° luglio 1979-30 giugno 1980 , ammontano , per ciascuno Stato membro , ai volumi indicati in appresso :
( in tonnellate )
Benelux * 10 *
Danimarca * 10 *
Germania * 10 *
Francia * 10 *
Italia * 10 *
Regno Unito * 10 *
2 . La seconda parte , pari ad un volume di 20 tonnellate , costituisce la riserva comunitaria .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1979:1184:oj#art-2