Art. 1

In vigore dal 12 giu 1979
1 . A decorrere dal 1° luglio 1979 e fino al 30 giugno 1980 , è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 90 tonnellate per le polpe di albicocche , della sottovoce ex 20.06 B II c ) 1 aa ) della tariffa doganale comune , originarie della Turchia . 2 . Nel limite di tale contingente tariffario , il dazio della tariffa doganale comune da applicare a tali prodotti è sospeso all ' 11,9 % .
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