Art. 3

In vigore dal 12 giu 1979
1 . Se l ' aliquota iniziale di uno Stato membro - quale è definita all ' , paragrafo 1 , o se la stessa aliquota diminuita della parte versata alla riserva qualora sia stato applicato l ' - è utilizzata in ragione del 90 % o più , lo Stato membro in questione procede immediatamente , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore semprechù la consistenza della riserva lo permetta . 2 . Se , dopo aver esaurito la sua aliquota iniziale , lo Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota , esso procede alle condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una terza aliquota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore . 3 . Se , dopo aver esaurita la seconda aliquota , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota , esso procede , alle stesse condizioni , al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza . Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva . 4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite dai suddetti paragrafi , se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite . Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1979:1184:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo