Art. 5

Entro il quindicesimo giorno di ogni mese , gli Stati membri comunicano alla Commissione :

In vigore dal 8 giu 1979
a ) separatamente per ciascuna sottovoce relativa a carni congelate e per ciascuno dei regimi di cui all ' articolo 14 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , i quantitativi importati durante il mese precedente ; b ) i quantitavi importati , differenziati conformemente alla lettera a ) , per i quali sia stata addotta durante il mese precedente la prova di cui all ' , paragrafo 3 ; c ) i quantitativi di prodotti fabbricati durante il mese precedente , distinti secondo il tipo di prodotto ed espressi in peso netto del prodotto finito .
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