Art. 2
In vigore dal 8 giu 1979
1 . Il beneficio della sospensione totale o parziale del prelievo all ' importazione contemplata all ' articolo 14 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 è subordinato :
a ) a una dichiarazione scritta effettuata dal richiedente all ' atto dell ' espletamento delle formalità doganali d ' importazione , attestante che le carni congelate sono destinate , nello Stato membro d ' importazione e nello stabilimento menzionato nella domanda di titolo ,
aa ) alla fabbricazione delle conserve di cui all ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 o
bb ) alla fabbricazione di altri prodotti di cui allo stesso articolo 14 , paragrafo 1 , lettera b ) , dello stesso regolamento ;
b ) alla costituzione di una cauzione di importo pari alla frazione sopesa del prelievo valido il giorno dell ' importazione ;
c ) all ' impegno di versare l ' importo supplementare di cui al paragrafo 8 per il quantitativo di carni congelate importate per il quale non sia stata addotta la prova di cui al paragrafo 3 .
2 . La cauzione è costituita , a scelta dell ' interessato , in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel cui territorio è effettuata l ' importazione .
3 . Salvo casi di forza maggiore , la cauzione di cui al paragrafo 1 , lettera b ) , è svincolata totalmente o parzialmente soltante se , entro sette mesi dal mese dell ' importazione , è addotta la prova , giudicata soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro importatore , che entro i tre mesi successivi al mese dell ' importazione tutte le carni congelate importate o parte di esse sono state trasformate nello stabilimento menzionato nel titolo d ' importazione .
L ' importo svincolato della cauzione è proporzionale al quantitativo per il quale è stata addotta la prova dell ' avvenuta trasformazione . La cauzione viene svincolata immediatamente dopo la produzione di tale prova .
L ' importo non svincolato della cauzione viene incamerato a titolo di prelievo .
4 . Per le carni congelate importate nel quadro del regime previsto dal paragrafo 1 , lettera a ) , sub aa ) la prova di cui al paragrafo 3 può considerarsi addotta soltanto se i quantitativi di conserve fabbricati con tali carni corrispondono almeno al quantitativo importato .
I coefficienti impiegati per calcolare il quantitativo di carni disossate congelate contenute in un determinato quantitativo di conserve sono indicati nell ' allegato .
5 . Per conserve ai sensi dell ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , si intendono i prodotti di cui alla sottovoce 16.02 B III b ) 1 bb ) della tariffa doganale comune , contenenti , in peso , almeno il 20 % di carni della specie bovina , grasso e frattaglie esclusi ed il cui peso netto complessivo è rappresentato per almeno l ' 85 % da carni della specie bovina e da gelatina .
6 . Per fabbricazione ai sensi dell ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , si intende la trasformazione in prodotti diversi da quelli di cui all ' , paragrafo 1 , lettera a ) , di detto regolamento , e diversi da quelli di cui al paragrafo 5 del presente articolo .
7 . Ai fini del presente regolamento , 100 kg di carni non disossate corrispondono a 77 kg di carni disossate .
8 . L ' importo supplementare di cui al paragrafo 1 , lettera c ) , è pari al prelievo più elevato applicabile alle importazioni di carni congelate della stessa sottovoce della tariffa doganale comune , effettuate nel periodo compreso tra il giorno dell ' importazione è l ' ultimo giorno in cui può essere addotta la prova di cui al paragrafo 3 , detratto l ' importo della cauzione non svincolata . Tale importo è versato a titolo di prelievo .
Storico versioni
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