Art. 1
In vigore dal 8 giu 1979
1 . Il beneficio del regime previsto dall ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 è riservato a qualsiasi persona fisica o giuridica che da almeno 12 mesi eserciti un ' attività nella fabbricazione di conserve i cui componenti caratteristici consistono esclusivamente di carni bovine e gelatina e sia iscritta in un albo pubblico di uno Stato membro .
2 . Il beneficio del regime previsto dall ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , è riservato a qualsiasi persona fiscia o giuridica che da ameno 12 mesi eserciti un ' attività nell ' industria della trasformazione , ai fini della fabbricazione di prodotti contenenti carni bovine diversi dalle conserve di cui alla lettera a ) , e sia iscritta in un albo pubblico di uno Stato membro .
Storico versioni
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