Art. 7
In vigore dal 8 giu 1979
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1979 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , l ' 8 giugno 1979 .
Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente
( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 .
( 2 ) GU n . L 61 del 5 . 3 . 1977 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . L 78 del 22 . 3 . 1978 , pag . 17 .
ALLEGATO
Prodotti * Coefficienti *
I . Conserve diverse da quelle omogeneizzate , contenenti le seguenti percentuali di carni della specie bovina : * *
1 . 80 % o più di carne , escluse le frattaglie e il grasso * 1,50 *
2 . 60 % o più e meno dell ' 80 % di carne , escluse le frattaglie e il grasso * 1,10 *
3 . 40 % o più e meno del 60 % di carne , escluse le frattaglie e il grasso * 0,90 *
4 . 20 % o più e meno del 40 % di carne , escluse le frattaglie e il grasso * 0,30 *
II . Per le conserve omogeneizzate , il coefficiente applicabile è uguale alla cifra corrispondente alla quantità , espressa in chilogrammi , di carni congelate disossate impiegata per la fabbricazione di un chilogrammo di conserve . *
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1979:1136:oj#art-7