Art. 7

In vigore dal 8 giu 1979
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1979 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , l ' 8 giugno 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 . ( 2 ) GU n . L 61 del 5 . 3 . 1977 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 78 del 22 . 3 . 1978 , pag . 17 . ALLEGATO Prodotti * Coefficienti * I . Conserve diverse da quelle omogeneizzate , contenenti le seguenti percentuali di carni della specie bovina : * * 1 . 80 % o più di carne , escluse le frattaglie e il grasso * 1,50 * 2 . 60 % o più e meno dell ' 80 % di carne , escluse le frattaglie e il grasso * 1,10 * 3 . 40 % o più e meno del 60 % di carne , escluse le frattaglie e il grasso * 0,90 * 4 . 20 % o più e meno del 40 % di carne , escluse le frattaglie e il grasso * 0,30 * II . Per le conserve omogeneizzate , il coefficiente applicabile è uguale alla cifra corrispondente alla quantità , espressa in chilogrammi , di carni congelate disossate impiegata per la fabbricazione di un chilogrammo di conserve . *
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1979:1136:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo