Art. 3
In vigore dal 28 mag 1979
1 . Se l ' aliquota iniziale di uno Stato membro quale è fissata dall ' , paragrafo 1 , ovvero la stessa aliquota diminuita della frazione trasferita alla riserva qualora sia stato applicato l ' , è utilizzata in ragione del 90 % o più , lo Stato membro in questione procede senza indugio , mediante notifica alla Commissione , al prelievo , semprechù la consistenza della riserva lo permetta , di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale , eventualmente arrontondata all ' unità superiore .
2 . Se dopo , aver esaurito l ' aliquota iniziale , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota , tale Stato membro procede senza indugio , mediante notifica alla Commissione , al prelievo , semprechù la consistenza della riserva lo permetta , di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale , eventualmente arrontondata all ' unità superiore .
3 . Se , dopo aver esaurito la seconda aliquota , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota , esso procede come disposto al paragrafo 2 , al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza .
Tale procedura continua ad essere applicata fino ad esaurimento della riserva .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi , se vi è ragione di ritenere che esse potrebbero non essere esaurite . Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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