Art. 4
In vigore dal 28 mag 1979
Il presente regolamento entra in vigore della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 28 maggio 1979 .
Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente
( 1 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 .
( 2 ) GU n . L 78 del 30 . 3 . 1979 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . L 331 del 28 . 11 . 1978 , pag . 1 .
( 4 ) GU n . L 23 del 29 . 1 . 1973 , pag . 15 .
( 5 ) GU n . L 370 del 28 . 12 . 1978 , pag . 72 .
( 6 ) GU n . L 213 dell ' 11 . 8 . 1975 , pag . 1 .
( 7 ) GU n . L 299 del 19 . 11 . 1975 , pag . 11 .
~I..379R1029
REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1029/79 DEL CONSIGLIO
del 24 maggio 1979
recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune anguille della sottovoce ex 03.01 A II della tariffa doganale comune ( 1° luglio 1979 - 30 giugno 1980 )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 28 ,
visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione ,
considerando che la pesca delle anguille in alcuni centri di produzione della Comunità è stata proibita o resa impossibile ; che questo fatto ha provocato una diminuzione della produzione comunitaria delle anguille in generale ed in particolare per quanto riguarda le anguille fresche ( vive o morte ) , refrigerate o congelate , della sottovoce ex 03.01 A II dalla tariffa doganale comune destinate ad essere trasformate in aziende di affumicatura o di scorticatura o destinate all ' affumicatura o alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce 16.04 ; che , di conseguenza , l ' approvvigionamento di tali anguille per le industrie di trasformazione della Comunità dipende attualmente in gran parte dalle importazioni ; che è quindi opportuno sospendere totalmente dal 1° luglio 1979 al 30 giugno 1980 l ' applicazione del dazio autonomo della tariffa doganale comune per i prodotti in questione entro limiti quantitativi appropriati ; che l ' adozione di una tale misure comunitaria non appare suscettibile di causare pregiudizio alla produzione comunitaria ;
considerando che gli attuali fabbisogni non coperti dalla produzione comunitaria , da soddisfare con importazioni , possono essere valutati in 6 700 tonnellate per il periodo 1° luglio 1979 - 30 giugno 1980 ; che è quindi opportuno aprire , per tale periodo , un contingente tariffario per le anguille in questione alle condizioni qui sopra indicate ; che la fissazione a questo livello del volume contingentale non esclude , tuttavia , un aggiustamento durante il periodo contingentale ;
considerando che è opportuno garantire in particolare l ' uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori degli Stati membri a detto contingente , nonchù l ' applicazione ininterrotta dell ' aliquota prevista per quest ' ultima a tutte le importazioni dei prodotti in questione , fino ad esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario , basato sulla ripartizione tra gli Stati membri citati , appare idoneo a rispetarne la natura comunitaria , tenuto conto dei principi sopra enunciati ; che nella fattispecie si tratta di prodotti per i quali le statistiche disponibili non danno informazioni sulla situazione di tali prodotti sul mercato ; che quindi non è possibile fissare una ripartizione del volume contingentale fra gli Stati membri basata sull ' evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione nel corso degli ultimi anni ; che tuttavia , secondo le previsioni fatte dagli Stati membri , la partecipazione iniziale al volume contingentale può essere fissata secondo quanto indicato all ' ;
considerando che , per tener conto dell ' evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti , occorre suddividere in due parti il volume del contingente , ripartendo la prima parte e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l ' ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che , per garantire una certa sicurezza agli importatori , è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario a un livello che potrebbe corrispondere all ' 80 % circa del volume contingentale ;
considerando che le aliquote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che , per tener conto di tale situazione ed evitare ogni discontinuità , è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la propria aliquota iniziale effettui il prelievo di un ' aliquota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro tutte le volte che la riserva lo consenta quando ciascuna delle sue aliquote supplementari è quasi totalmente utilizzata ; che le aliquote iniziali supplementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve in particolare essere posta in grado di seguire il grado di esaurimento del volume contingentale ed informarne gli Stati membri ;
considerando che , qualora ad una data determinata del periodo contingentale , una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno Stato membro , tale Stato dovrebbe farne rifluire una notevole percentuale nella riserva , per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri Stati membri ;
considerando che , poichù il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux , tutte le operazioni relative alla gestione della aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Storico versioni
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