Art. 7
In vigore dal 28 mag 1979
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinchù l ' apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell ' renda possibili le imputazioni , senza discontinuità , alla loro parte cumulata del contingente comunitario .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione , stabiliti nel loro territorio , il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate .
3 . Gli Stati membri procedono all ' imputazione sulle loro aliquote delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale prodotto è presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione di immissione al consumo .
4 . Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate secondo le modalità di cui al paragrafo 3 .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1979:1037:oj#art-7