Art. 2
L ' articolo 1 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 3136/78 è sostituito dal seguente testo :
In vigore dal 28 mag 1979
« 4 . Gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione , il primo giorno lavorativo successivo alla date limite prevista per la presentazione delle domande , il numero delle domande di cui al paragrafo 1 , suddivise secondo l ' origine e , per ciascuna di esse , tutte le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo nonchù all ' articolo 2 bis del regolamento ( CEE ) n . 2041/75 » .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1979:1037:oj#art-2