Art. 4
In vigore dal 19 mag 1978
1 . Gli importi indicati nell ' allegato sono modificati ne modo ivi indicato .
2 . Per quanto riguarda gli importi indicati nell ' allegato , gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 1 entro il 1 * gennaio 1979 . 3 . L ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 937/77 è abrogato .
Storico versioni
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