Art. 1
In vigore dal 19 mag 1978
1 . Fatte salve le disposizioni da adottare in ordine agli eventuali adeguamenti degli importi compensativi monetari per i prodotti per i quali è fissato un importo compensativo monetario , l ' annullamento della fissazione anticipata e del relativo certificato o titolo , previsto all ' , paragrafo 1 , ultimo comma , del regolamento ( CEE ) n . 1134/68 , puo essere chiesto :
_ per i soli titoli d ' importazione rilasciati in Francia , in Irlanda , in Italia e nel Regno Unito ;
_ per i soli titoli di esportazione rilasciati nella Repubblica federale di Germania .
2 . Per le operazioni per le quali non si applicano importi compensativi monetari , si intende per svantaggio , ai sensi dell ' del regolamento ( CEE ) n . 878/77 , la modifica , in moneta nazionale , dell ' insieme degli importi applicabili all ' operazione in oggetto che , i seguito all ' applicazione del nuovo tasso rappresentativo , determini , eventualmente mediante saldo ,
_ la riscossione di un importo superiore
o
_ la concessione di un importo inferiore
a quello che sarebbe applicabile senza l ' entrata in vigor di detto tasso .
Storico versioni
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