Art. 2
In vigore dal 19 mag 1978
1 . Per quanto riguarda le fissazioni dei tassi rappresentativi decise prima del 12 maggio 1978 , continuano ad essere applicabili le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 937/77 relative all ' applicazione dell ' , paragrafo 1 , ultimo comma , del regolamento ( CEE ) n . 1134/68 .
Per quanto riguarda i nuovi tassi rappresentativi decisi dopo l ' 11 maggio 1978 si applicano le disposizioni che seguono .
2 . Le disposizioni dell ' , paragrafo 1 , ultim comma , del regolamento ( CEE ) n . 1134/68 si applicano unicamente alle fissazioni anticipate e ai relativi certificati o titoli rilasciati , ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 della Commissione , del 17 gennaio 1975 , che stabilisce le modalità comuni d ' applicazione del regime dei titoli d ' importazione , d ' esportazione e di fissazione anticipat relativi ai prodotti agricoli ( 7 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 858/78 ( 8 ) , prima del 12 maggio 1978 per quanto riguarda i tassi rappresentativi di cui all ' articolo 2 bis , paragrafo 1 , lettere c ) , d ) , e ) e f ) , del regolamento ( CEE ) n . 878/77 per i prodotti e gli Stati membri interessati e a decorrere dalle date indicate ai paragrafi 2 e 3 dell ' articolo citato .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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