Art. 5

L'articolo 11 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom è completato dal seguente comma:

In vigore dal 27 ott 1970
«Il presente articolo è parimenti applicabile agli ex membri della Commissione o della Corte che beneficiano del regime di pensione previsto dall'articolo 8 o dell'indennità transitoria di cui all'. Il presente comma non è tuttavia applicabile per la copertura dei rischi già coperti da un altro regime di sicurezza sociale di cui benefici l'ex membro della Commissione o della Corte.» (1)GU n. 187 dell'8.8.1967, pag. 1.
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