Art. 4

In vigore dal 27 ott 1970
La percentuale del 25 % di cui all'articolo 10 sub a) del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom è sostituita dalla percentuale del 30 %. Le percentuali del 50 % e del 25 % di cui alla lettera b) del suddetto articolo sono sostituite rispettivamente dalle percentuali del 60 % e del 30 %.
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