Art. 2
In vigore dal 27 ott 1970
Il testo dell', primo comma, sub b), del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom è sostituito dal testo seguente:
«b) al rimborso delle spese di viaggio sostenute dal membro della Commissione o della Corte per se stesso e per i membri della propria famiglia, nonché al rimborso delle spese di trasloco dei mobili personali, ivi comprese le spese di assicurazione per la copertura dei rischi correnti (furto, danni, incendio).»
Storico versioni
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