Art. 3
In vigore dal 27 ott 1970
1. La percentuale del 50 % di cui all'articolo 9 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom è sostituita dalla percentuale del 60 %.
2. L'articolo 9 del summenzionato regolamento è completato dal seguente comma:
«Quando l'interessato ha svolto varie funzioni nell'ambito della Commissione o della Corte di giustizia, lo stipendio da prendere in considerazione per il calcolo della pensione tiene conto proporzionalmente dei periodi trascorsi dall'interessato nell'esercizio delle varie funzioni. Il presente comma non sarà applicato, se ne fanno richiesta, ai membri della Commissione o della Corte in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento o che hanno lasciato la carica prima di questa data.»
Storico versioni
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