Art. 3

In vigore dal 13 ott 1970
Il prezzo di cui all', paragrafo 1, è uguale al prezzo di riferimento in vigore nel periodo considerato, maggiorato dell'incidenza della tariffa doganale comune su detto prezzo e di un importo forfettario fissato a 1, 2 unità di conto per 100 chilogrammi.
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